Tribunale di Trento
Un lavoratore veniva licenziato in seguito alla cessazione dell'appalto cui era adibito. Successivamente, la società appaltante affidava la gestione del medesimo appalto a un'altra società . Al lavoratore era accertata una parziale inidoneità fisica alle mansioni. Il contratto collettivo prevedeva che l'impresa subentrante avrebbe garantito l'assunzione dei lavoratori in organico sull'appalto ma, a causa dell'inidoneità fisica del lavoratore, la società subentrante non assumeva il lavoratore. Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere l'assunzione presso la società subentrante. Il Tribunale di Trento ha affermato che la situazione di parziale inidoneità di un lavoratore alle mansioni può integrare un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento ma non può impedire l'assunzione di un lavoratore in caso di cessazione di appalto. Il Tribunale ha dunque ordinato alla società subentrante di procedere all'assunzione del lavoratore.Parzialmente inidoneo alle mansioni: in caso di cessazione di appalto, ha diritto all'assunzione presso la subentrante
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