Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare ma è connesso alla necessità aziendale di avere un'unità produttiva organizzata e funzionale. Pertanto, il trasferimento prescinde dall'accertamento della responsabilità dei lavoratori trasferiti e non è subordinato all'osservanza delle garanzie previste per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Così ha deciso la Suprema Corte sul ricorso di un lavoratore trasferito a seguito di un acceso diverbio avuto con una collega. Nella vicenda, dopo la lite, la collega aveva chiesto alla società , tramite il proprio legale, di essere messa in condizione di non dovere più incontrare il dipendente. La società dunque aveva assunto la decisione non a scopo sanzionatorio ma per risolvere una situazione di conflittualità il cui permanere avrebbe potuto compromettere il buon andamento del lavoro. Il giudice deve verificare se, tenuto conto delle caratteristiche dell'unità produttiva, «il provvedimento del trasferimento possa o meno essere annoverato tra gli strumenti che razionalmente il datore di lavoro può impiegare per rimuovere la situazione suscettibile di pregiudicare l'ordinato svolgimento dell'attività ». Se la verifica è positiva, rimane insindacabile la scelta imprenditoriale di ricorrere al trasferimento piuttosto che a provvedimenti alternativi: in altri termini, non è necessario che ciò sia inevitabile, essendo invece sufficiente che il trasferimento rappresenti una delle opzioni ragionevolmente possibili per risolvere il problema.Due dipendenti litigano, uno è trasferito ad altra sede: non è richiesta la contestazione disciplinare
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