Corte di Cassazione
Una lavoratrice veniva licenziata durante il periodo di maternità a causa della cessazione dell'attività d'impresa della datrice di lavoro. Nel corso del rapporto di lavoro la lavoratrice aveva svolto la propria attività anche in favore di altre società , nell'ambito di uno stesso gruppo societario. La Corte di Cassazione ha affermato che «al di là della prova dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario… si è verificata una situazione di c.d. codatorialità ». «… qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti». La Corte di Cassazione ha ritenuto che il rapporto della lavoratrice fosse riferibile a tutte le imprese, che la cessazione dell'attività riguardasse solo una tra queste e che il licenziamento fosse dunque illegittimo.Se la lavoratrice svolge attività per più imprese, la soppressione del posto deve riguardare tutte
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