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Corte d'Appello di Brescia

Pubblicare sulla propria pagina Facebook un messaggio con contenuti offensivi su enti di accoglienza di persone straniere può integrare tanto la fattispecie della molestia quanto quella della ritorsione ai sensi del D.Lgs. n. 215/2003, sulla parità di trattamento tra persone. Costituisce infatti molestia quel comportamento indesiderato, posto in essere per motivi di razza o origine etnica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Costituisce ritorsione ogni comportamento pregiudizievole posto in essere o determinato nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento. Nel caso esaminato dalla Corte, una persona ha postato il seguente messaggio: «Questo è l'elenco di tutte le cooperative e fondazioni e altri operatori che con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficienza stanno invece LUCRANDO sul traffico di clandestini… questi enti prendono PIÙ DI 1000 EURO AL MESE PER OGNI IMMIGRATO! Tutti soldi nostri, ma se il Governo proprio vuole usare i nostri soldi per mantenere qualcuno, che mantenga i suoi cittadini almeno, non quelli dell'Africa!». La Corte ha confermato la condanna al pagamento di Euro 2.000 quale risarcimento in favore degli enti lesi.

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