Agenzia delle Entrate
Una banca in liquidazione coatta amministrativa ha stipulato degli accordi transattivi con alcuni de propri soci, in relazione a pretese risarcitorie che costoro avrebbero potuto vantare nei confronti della stessa per investimenti errati. Con l'accordo, i soci si sono impegnati a non far valere le loro pretese risarcitorie ricevendone un corrispettivo. La banca ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se «il predetto indennizzo, diretto a ristorare il danno patrimoniale subito dai soci per effetto della perdita di valore delle partecipazioni, generi reddito imponibile in capo ai soci stessi e, pertanto, risulta in capo alla banca l'obbligo della ritenuta». L'Agenzia delle Entrate ha concluso per la non imponibilità , ai fini delle imposte sui redditi, degli indennizzi forfettari in questione sicché la banca non è tenuta ad adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta.Non imponibili le somme che risarciscono un danno emergente
Dove siamo
Lo studio si trova nel cuore di Milano, a due passi da Piazza Cadorna
nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie.
I nostri uffici si trovano nella bella cornice di Palazzo Giardino (prima scala a sinistra, al quarto piano).Â
Operiamo professionalmente nell'ambito di Lexia Avvocati.
Lo studio si trova in: Via San Vittore, 45 20123 Milano (MI)
Telefono: +39 02 8717 7077
Fax: +39 02 8736 5492
e-mail: contacts@vfgiglio.it