Tribunale di Velletri, Sez. Lav.
Il lavoratore subordinato ha facoltà di disporre liberamente del proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro e, parimenti, di concordare una durata minima del rapporto stesso che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 Cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente in caso di violazione dell'impegno assunto. A questo principio ha dato continuità una recente decisione del Tribunale di Velletri in un caso caratterizzato dal fatto che l'impegno alla stabilità del rapporto era stato assunto solo dal lavoratore; da una significativa durata del patto, pari a cinque anni; e dall'importo della penale posta a carico del lavoratore in caso di anticipata risoluzione del rapporto (Euro 12.000). Invocato dall'azienda (una compagnia di servizi aerei) che chiedeva al lavoratore inadempiente il pagamento della penale, il Tribunale ha confermato che un tal patto possa essere ritenuto legittimo quando l'imprenditore abbia sostenuto un reale costo per la formazione del lavoratore e che quindi nutra uno specifico interesse a beneficiare per un periodo di tempo minimo ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal lavoratore. Ciò a prescindere dall'utilità che tale formazione possa rivestire per il lavoratore.Valido l'impegno alla stabilità del rapporto assunto dal solo lavoratore
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