Ministero del Lavoro
È stato chiesto al Ministero del Lavoro se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane (quali pizzerie al taglio, rosticcerie, ecc.), possano rientrare tra le attività per le quali è possibile stipulare un valido contratto di lavoro intermittente in assenza dei requisiti di legge (R.D. n. 2657/1923, punto n. 5; art. 13, D.Lgs. n. 81/2015). In particolare, il R.D. consente le prestazioni intermittenti svolte da: «camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, […]». La norma richiede dunque che sussistano due condizioni: i lavoratori devono essere impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina; e l'attività dev'essere resa nelle strutture richiamate. Ad avviso del Ministero, dunque, la norma non consente di considerare «esercizi pubblici in genere» anche le imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.Lavoro intermittente per i camerieri, libero solo in alcuni esercizi
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