Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti per lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all'estero in Paesi convenzionati corrisponde alla retribuzione effettiva e non a quella convenzionale. Così ha deciso la Suprema Corte, stabilendo la non applicabilità della retribuzione convenzionale individuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 317/1987. Ad avviso della Corte, infatti, l'art. 51, comma 8-bis, T.U.I.R. opera esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla determinazione della retribuzione imponibile a fini contributivi.Vanno calcolati sulla retribuzione effettiva, i contributi previdenziali del lavoratore distaccato all'estero
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