«Manovrina 2017»
La riforma fornisce una nuova nozione di lavoro occasionale: devono intendersi tali le attività che hanno ad oggetto una prestazione di lavoro e che, nell'ambito di un anno civile (ossia, dal 1° gennaio al 31 dicembre), generino compensi inferiori a determinate soglie. Possono essere acquistate e rese prestazioni di lavoro occasionale a condizione che: a) il lavoratore percepisca nell'anno, da tutti i propri committenti, compensi di importo complessivamente non superiore ad Euro 5.000,00; b) il committente paghi compensi per lavoro occasionale non superiori ad Euro 5.000,00 considerati complessivamente, quale somma dei compensi di tutti i prestatori, nonché c) a ciascun prestatore, compensi non superiori ad Euro 2.500,00. In altri termini, guardando l'operazione dal lato del committente, questi potrà avere un numero indefinito di collaboratori occasionali; ciascuno di loro non potrà tuttavia ricevere più di Euro 2.500,00 annui; e, complessivamente, il committente potrà acquistare prestazioni occasionali, da tutti i collaboratori, per un massimo complessivo di Euro 5.000,00. La legge non si premura di specificarlo ma è lecito presumere che, in continuità rispetto all'interpretazione data per il lavoro accessorio, il limite verrà calcolato non sull'importo complessivo (costo del datore) bensì sul compenso netto erogato al prestatore.La nuova nozione di lavoro occasionale: l'articolato limite pecuniario per la generalità dei lavoratori …
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