Corte di Cassazione
Le dimissioni rese in un momento in cui il lavoratore è incapace di intendere o di volere possono essere annullate, purché il lavoratore provi, tra altro, il proprio stato di incapacità al momento delle dimissioni. La Corte di Cassazione ha chiarito che «non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive [ma] è sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente», sicché il lavoratore non ha la consapevolezza dell'importanza dell'atto che sta per compiere. L'annullamento delle dimissioni comporta il ripristino del rapporto di lavoro e, sul piano economico, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturate dal momento della domanda giudiziale di annullamento sino alla sentenza.Annullamento delle dimissioni per incapacità di intendere o di volere: il lavoratore ha diritto alle retribuzioni dalla domanda giudiziale
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