Presidenza del Consiglio Ministri
La settimana si apre con un nuovo D.P.C.M. i cui contenuti di massima sono già stati ampiamente divulgati dai mezzi di comunicazione. Ci soffermeremo dunque su alcuni degli aspetti più direttamente collegati al rapporto di lavoro.
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie con l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (quindi anche i luoghi di lavoro) e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento (quindi nel caso di uffici occupati da una sola persona) rispetto a persone non conviventi e, comunque, nel rispetto dei protocolli anti-contagio. Possono esserne esentati, in ambito lavorativo, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Sono considerate idonee anche le c.d. «mascherine di comunità», monouso o lavabili, anche auto-prodotte, purché in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Le nuove disposizioni sono efficaci dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020.