Negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro
La negoziazione assistita per le controversie di lavoro è una delle novità contenute nel Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, emanato per accelerare, semplificare e rendere più efficiente la giustizia civile e penale.
La “negoziazione assistita”, introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, consente di risolvere le controversie civili, su diritti di cui le parti possono disporre, senza ricorrere al giudice.
L’articolo 2 del Decreto definisce la “convenzione di negoziazione assistita”, come l’”accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.”
I caratteri che la rendono più conveniente rispetto al percorso giudiziario sono:
- la libertà di definire le “regole del gioco” e gestire il procedimento nel rispetto delle specifiche indicazioni di legge
- l’autonomia di scegliere la soluzione della controversia
- un procedimento più veloce e con costi inferiori
- possibili benefici fiscali in caso di accordo.
Dal 28 febbraio 2023 è possibile utilizzare questo strumento di risoluzione delle controversie anche in materia di lavoro.
Non è comunque un passaggio obbligato per rivolgersi al giudice del lavoro. Inoltre, è sempre possibile avviare altre procedure non giudiziarie per risolvere le controversie di lavoro:
- la conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro
- quella “monocratica”
- quella in sede sindacale
- la procedura di arbitrato.
L’articolo 2ter, introdotto dalla Riforma nel testo del Decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, specifica che, per la negoziazione assistita delle controversie di lavoro, ogni parte (lavoratore e datore di lavoro) è assistita da “almeno un avvocato”. Inoltre, ciascuna parte può farsi assistere da un consulente del lavoro.
L’eventuale accordo non può essere impugnato nel termine di sei mesi, come previsto dall’articolo 2113 del Codice civile. Questo perché la presenza degli avvocati garantisce che il lavoratore esprima, in modo libero e consapevole, il proprio consenso, come accade nelle procedure “in sede protetta”. è comunque possibile impugnare l’accordo secondo i principi generali in caso dii nullità o annullabilità.
L’accordo, una volta raggiunto, deve essere trasmesso “a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276”, cioè alle Commissioni di certificazioni dei contratti di lavoro.
Controversie di lavoro risolvibili con la negoziazione assistita (h3)
L’articolo 2ter rinvia all’articolo 409 del Codice di procedura civile per individuare le controversie di lavoro risolvibili con la negoziazione assistita:
- rapporti di lavoro subordinato del settore privato anche al di fuori di un’attività di impresa
- rapporti di lavoro del settore agrario come la mezzadria, la colonia parziaria, la compartecipazione agraria, l’affitto al coltivatore diretto del fondo e i rapporti derivati da contratti agrari, fatta salva, per queste tipologie di accordo, la competenza delle sezioni specializzate agrarie
- rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e di collaborazione consistenti in prestazioni di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, senza che rilevi la subordinazione o meno del rapporto
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono attività economica in misura esclusiva o prevalente
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e di lavoro pubblico, a meno che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Fasi del procedimento
Il procedimento di negoziazione si articola in tre fasi:
- l’invito a stipulare la convenzione, rivolto da una parte all’altra a mezzo avvocato. L’invito deve specificare il problema da risolvere e contenere l’avvertimento che il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento o il suo rifiuto, possono essere valutati dal giudice nel successivo giudizio
- se l’invito viene accettato, le parti, assistite dagli avvocati, concludono la convenzione per iscritto, altrimenti non è valida. Con essa le parti stabiliscono anche le regole da rispettare durante la negoziazione, come – in via obbligatoria – la sua durata, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, salvo proroga di trenta giorni su accordo delle parti; la Riforma ha anche introdotto la possibilità di assumere dichiarazioni da parte di terze persone o dell’altra parte
- si entra, quindi, nel vivo della negoziazione per trovare un accordo che ponga fine alla lite. Questa fase può svolgersi anche in modalità telematica o con il collegamento audiovisivo da remoto.
L’accordo, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, costituisce titolo esecutivo: ciò vuol dire che ciascuna parte può pignorare i beni dell’altra se questa non dovesse rispettare gli impegni presi. L’accordo consente anche di iscrivere ipoteca giudiziale.
Negoziazione e lavoro: riflessioni conclusive
L’applicabilità della negoziazione assistita rappresenta il raggiungimento di un percorso avviato diversi anni or sono. Frequentemente infatti sono gli avvocati ad assistere le parti del rapporto di lavoro nella composizione bonaria della controversia ma fino ad oggi l’accordo raggiunto tramite i legali richiedeva la formale sottoscrizione presso altre sedi, sindacali o conciliative. La negoziazione assistita estesa alle controverie di lavoro consente finalmente di omettere questo ulteriore passaggio mantenendo la piena validità dell’accordo.