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Con la proroga delle norme sul lavoro “agile”, si continua a parlare dei controlli che il datore di lavoro può esercitare sul dipendente che lavora da remoto, tra facoltà e limiti.

 

Il potere di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni del lavoratore svolte in modalità agile e fuori dei locali aziendali e le condotte che possono dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari sono oggetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che ha subito modifiche nel 2015 grazie al provvedimento di riforma noto con il nome di Jobs’ Act.

L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore sullo smart working, o lavoro agile, ha l’obiettivo di disciplinare le modalità e le regole dell’esecuzione dell’attività e include anche limiti e facoltà di controllo consentiti al datore di lavoro.

L’accordo va trasmesso al Ministero del lavoro attraverso il portale cliclavoro.gov.it; la modalità semplificata è stata prorogata fino al 30 giugno, decisione presa contestualmente alla dichiarazione di fine  dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. Leggi qui l’articolo sulla proroga del lavoro agile.

I controlli a distanza sul lavoro agile

Al dipendente collocato in lavoro agile può essere espressamente richiesto di evitare alcune condotte. La violazione del divieto può esporlo a sanzioni disciplinari che vanno modulate sulla gravità del fatto, ma che possono arrivare fino al licenziamento per giusta causa.

Il datore di lavoro può procedere a controlli a distanza attraverso impianti audiovisivi ed altri strumenti, ma con alcuni limiti:

  • che i controlli siano di tipo difensivo, per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale;
  • che il lavoratore sia informato preventivamente sulle modalità d’uso degli strumenti e sullo svolgimento dei controlli;
  • che siano rispettate le prescrizioni a tutela della privacy;
  • che il datore di lavoro abbia siglato un accordo collettivo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali e Unitarie, in mancanza del quale gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente.

Controlli su Pc, tablet e smartphone per il lavoro agile

I controlli dell’azienda nei confronti dei lavoratori che abbiano siglato l’accordo per lo smart working possono interessare gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione di lavoro, come computer, tablet e smartphone.

Il datore può ottenere informazioni sull’attività lavorativa a condizione:

  • che il lavoratore abbia ricevuto informazione adeguata sia sulle modalità d’uso degli strumenti sia sulle modalità di controllo;
  • che sia rispettata la normativa in tema di privacy;
  • che la device non venga modificata per le attività di verifica (ad esempio installando software di controllo).

Il controllo sulla posta elettronica nel lavoro agile

La posta elettronica è inviolabile, al pari della corrispondenza epistolare o telefonica.

È però consentito il controllo degli account di posta elettronica aziendale per evitare che siano utilizzati per fini privati. Il principio di segretezza non è garantito se il dipendente ne fa uso per scopi che sono in contrasto con l’interesse del datore di lavoro.

I servizi di posta elettronica possono essere controllati dal datore di lavoro, nel rispetto dei limiti imposti dal Garante della privacy con il provvedimento del 1º marzo 2007, che prevede:

  • che i lavoratori siano informati preventivamente sulle norme di utilizzo della posta elettronica e su eventuali controlli;
  • che il datore di lavoro adotti idonei accorgimenti per la conservazione e il trattamento dei dati ricavati dai controlli;
  • che vengano adottate misure organizzative e avvisi che ricordino all’utente che l’uso dell’account non è autorizzato per scopi privati;
  • che le verifiche siano anonime e si concludano con un avviso a tutti i dipendenti sull’utilizzo anomalo e un invito ad attenersi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dai responsabili.

I controlli sull’uso di internet nel lavoro agile

Il provvedimento Garante privacy del 1º marzo 2007 consente la raccolta di dati con proxy server o altri strumenti quando è finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, mentre la esclude per ragioni di verifica sull’adempimento della prestazione lavorativa.

Anche su questi controlli il datore di lavoro è tenuto a fornire informazioni ai dipendenti:

  • sul corretto utilizzo della linea internet;
  • sulle modalità di svolgimento dei controlli;
  • sui comportamenti non permessi rispetto alla navigazione internet (ad esempio i download);
  • sui limiti di utilizzo di internet per usi personali;
  • sulle conseguenze disciplinari previste per le condotte che violano queste prescrizioni.

Le sanzioni disciplinari nel lavoro agile

I lavoratori che si rendono colpevoli di comportamenti contrari al codice disciplinare dell’azienda o all’accordo di smart working possono incontrare sanzioni disciplinari che rientrano, in genere, nell’elenco che segue:

  • richiamo verbale;
  • ammonizione scritta;
  • multa;
  • sospensione;
  • trasferimento;
  • licenziamento disciplinare per giusta causa (senza preavviso) o giustificato motivo soggettivo (con preavviso).

V.F.Giglio

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