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Il lavoro agile: forma e contenuto dell’accordo

«Statuto dei lavoratori autonomi» e «lavoro agile»

L’accordo relativo al lavoro agile potrà essere a termine o a tempo indeterminato e dovrà essere stipulato per iscritto, ai soli fini della regolarità amministrativa e della prova. In particolare, l’accordo dovrà disciplinare:
• l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali,
• il potere direttivo del datore di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore,
• i tempi di riposo e le misure che assicurino la c.d. «disconnessione» del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (ciò al fine, evidentemente, di garantire che il lavoratore non finisca con l’essere continuativamente in allerta);
• entrambe le parti potranno recedere dall’accordo con un preavviso di almeno trenta giorni o immediatamente ove vi sia un giustificato motivo.

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