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Covid-19 / Coronavirus

Fondi di solidarietà bilaterali: quali requisiti per fruire delle prestazioni Covid-19

TAR Lazio

Alcune aziende artigiane non aderenti al FSBA di settore (Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato) chiedevano le prestazioni di sostegno per le sospensioni/riduzioni di attività correlate all’emergenza Covid-19.
Il FSBA, infatti, aveva subordinato l’erogazione della prestazione in oggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
• obbligatoria iscrizione dell’azienda richiedente all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato;
• iscrizione al FSBA;
• anzianità contributiva non inferiore a 36 mensilità;
• regolarità contributiva nei confronti del Fondo.
Poiché il richiedente non rispettava tutti i requisiti indicati, il Fondo ne rigettava la domanda. Il TAR del Lazio chiamato a decidere sulla controversia ha chiarito che:
• l’unico requisito richiesto dalla legge è la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
• le integrazioni salariali di FSBA per Covid-19 spettano anche senza iscrizione;
• la richiesta di iscrizione può ritenersi legittima solo se intesa come adempimento burocratico di accesso alla piattaforma digitale che permette di presentare le istanze.

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