Tribunale di Bari, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, le parti di un trasferimento d’azienda, hanno trasmesso una comunicazione di apertura della procedura di sindacale senza operare una piena «disclosure» sui «motivi del programmato trasferimento».
Secondo il Tribunale, la condotta tenuta risultava antisindacale cosicché andavano rimossi i soli effetti «giuslavoristici» dell’operazione (posto che, come ritenuto dalla giurisprudenza dominante, la procedura non incide sulla validità del negozio traslativo): nel caso di specie, si annullava il trasferimento dei lavoratori presso un altro comune. Inoltre, secondo il Tribunale, il dies a quo per l’avvio della procedura decorre dall’atto di fusione vero e proprio e non dalle prodromiche e preliminari delibere assembleari.
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