Tribunale di Bergamo
Un socio lavoratore di una cooperativa è stato assunto come magazziniere e, successivamente, è stato assegnato nell’ambito di un appalto ad una società di logistica. A seguito della delibera che dichiarava lo stato di crisi aziendale, per 10 anni il lavoratore ha percepito una ridotta retribuzione senza riconoscimento degli scatti d’anzianità.
Il Tribunale, adito dal lavoratore, ha dichiarato che la riduzione della retribuzione è lecita solo in presenza di un effettivo stato di crisi aziendale, un piano che preveda gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi.
Le delibere assunte dalla cooperativa erano illegittime in quanto, da una parte, erano prive di un termine e, dall’altra, perché uno stato di crisi perdurante da oltre 10 anni non presenta il necessario carattere di eccezionalità della misura ma viene a risolversi in un illegittimo dumping salariale.