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Lavoro continuativo e coordinato

Gli addetti alla promozione di tariffe telefoniche sono considerati lavoratori subordinati se l’attività non è svolta dell’ambito del call center

By 30 Giugno 2022Settembre 25th, 2023No Comments

Tribunale di Bergamo, Sez. Lav.

Una co.co.co., che era addetta alla promozione di prodotti e offerte per la telefonia all’interno di uno stand di un centro commerciale, ha adito il Tribunale del Lavoro chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro. La lavoratrice sosteneva di aver ricevuto direttive dalla società datrice di lavoro circa i tempi e i luoghi di lavoro.
La società resisteva in giudizio sostenendo che non si trattava di attività subordinata, anche in considerazione del fatto che il contratto collettivo applicato prevedeva una deroga all’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in caso di operatori telefonici con contratto di collaborazione.
Il Giudice ha accolto la richiesta delle lavoratrice precisando che, anche in base alle prove testimoniali, non vi era dubbio che l’attività lavorativa della ricorrente fosse etero-organizzata dalla committente, trattandosi di prestazione prevalentemente personale, le cui modalità operative, quanto ai tempi e luoghi di svolgimento della prestazione erano fissate dalla società. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la deroga contenuta nel contratto collettivo poteva applicarsi solo agli operatori telefonici outbound, restando invece escluse le figure di coloro che svolgono attività di promozioni tariffarie al di fuori dell’ambito del call center.
Il Giudice ha pertanto condannato la società al pagamento delle differenze retributive che la lavoratrice avrebbe maturato con contratto di lavoro subordinato.

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