Tribunale di Brescia, Sez. Lav.
Un addetto alle pulizie svolgeva il proprio lavoro presso due diversi punti vendita di un supermercato con orario eccedente, a suo dire, le ore contrattuali e talora senza godere del dovuto riposo. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore si rivolgeva pertanto al Tribunale per ottenere le differenze retributive richieste.
L’ex datore di lavoro eccepiva, tra l’altro, che i crediti vantati dal lavoratore dovevano ritenersi prescritti quanto meno nella parte più vecchia di cinque anni; ciò perché l’azienda occupava oltre 60 dipendenti e, quindi, la prescrizione correva anche nel corso del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha tuttavia respinto l’eccezione della prescrizione poiché, dopo la riforma «Fornero», essendo venuto meno il diritto generalizzato alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, si deve applicare anche nelle grandi aziende il principio della sospensione della prescrizione che, in passato, era limitato solo alle piccole realtà.
Conseguentemente, il Tribunale ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive che il lavoratore è riuscito a provare.