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Maternità e paternità

La lavoratrice madre può essere licenziata solo se la condotta è particolarmente grave

Tribunale di Brescia, Sez. Lav.

Una società licenziava per un’asserita giusta causa una lavoratrice madre nel periodo di tutela (corrente dall’inizio della gestazione sino ad un anno di età del bambino), durante il quale vige il divieto di licenziamento. Dopo aver goduto del congedo di maternità facoltativo, ella era stata collocata in ferie e, proprio durante il periodo di ferie, la datrice le aveva notificato una contestazione disciplinare per assenze ingiustificate a cui era seguito il licenziamento.
La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendone la nullità.
Il Tribunale, esaminato il caso, ha richiamato l’orientamento in base al quale il licenziamento della lavoratrice madre deve essere basato su fatti di una peculiare gravità, non bastando, durante il periodo di tutela, il livello di colpa che, nei casi ordinari, è sufficiente a fondare un licenziamento per giusta causa. È dunque necessario che venga accertata in giudizio una condotta di una gravità tale da superare la tutela rafforzata che deve essere garantita alla madre gestante o puerpera. Poiché nella contestazione disciplinare non vi era alcun riferimento al fatto che la condotta della lavoratrice fosse connotata da una tale particolare gravità, il Giudice ha accolto il ricorso e dichiarato nullo il licenziamento

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