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Anche se il lavoratore va in pensione, l’inerzia datoriale impedisce il successivo licenziamento ad nutum

Tribunale di Como. Sez. Lav.

Il licenziamento ad nutum del lavoratore che abbia raggiunto i requisiti pensionistici non è valido se il datore di lavoro non ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso alla prosecuzione del rapporto.
L’art. 24, D.L. n. 201/2011, nel prevedere agevolazioni in caso di prosecuzione del rapporto oltre l’età pensionabile, non costituisce in capo al lavoratore un diritto incondizionato alla prosecuzione stessa ma soltanto una facoltà di accordo in tal senso tra le parti. A fronte del raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti pensionistici, sussiste però un onere in capo al datore di lavoro di manifestare tempestivamente il proprio dissenso al mantenimento del rapporto. In caso contrario, il protrarsi della prestazione lavorativa – con relativo pagamento della retribuzione – (per 14 mesi, nel caso di specie) è indice della volontà implicita della parte datoriale di non recedere ad nutum del rapporto.
Qualora si intenda proseguire nel rapporto con il lavoratore oltre l’età pensionabile è pertanto opportuno che l’azienda si cauteli.

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