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L’attività dell’azienda volta a limitare i danni derivanti dallo sciopero è legittima solo se non comprime il diritto di sciopero

Tribunale di Firenze

L’attività dell’azienda volta a limitare i danni derivanti dall’esercizio dello sciopero è legittima ma solo nella misura in cui non comprima il diritto di sciopero dei lavoratori.
Una società ha emanato alcune disposizioni a regolamentazione dell’attività in occasione degli scioperi, condizionando i lavoratori intenzionati ad aderirvi a svolgere comunque alcune attività, preventive e successive all’astensione.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta aziendale sia in parte antisindacale. Infatti:
• le attività previste successivamente all’astensione non violano il diritto di sciopero, poiché sono volte a tutelate l’integrità del patrimonio aziendale: uno sciopero che contempli l’abbandono, senza cautele, dei beni aziendali in custodia dei lavoratori sarebbe infatti illegittimo;
• la previsione delle attività preventive all’astensione costituisce invece condotta antisindacale, poiché si tratta di attività volte a tutelare non l’integrità del patrimonio aziendale ma ad evitare o attenuare gli effetti nocivi dello sciopero, dal momento che impongono ai lavoratori di manifestare e dichiarare la loro volontà di aderirvi con un preavviso tale da consentire di ridurre i disagi e i danni derivanti dall’astensione: il diritto dei lavoratori in caso di scioperi correttamente programmati consiste invece nell’astenersi dal lavoro immediatamente e senza alcun preavviso.

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