Tribunale di Genova, Sez. Lav.
Una società, aveva riscontrato delle presunte anomalie contabili e aveva pertanto incaricato un terzo consulente di esaminare delle e-mail aziendali, anche vecchie di qualche anno, di due dipendenti. All’esito di tale indagine, era emerso che i due dipendenti avevano divulgato a terzi notizie aziendali riservate e, per tanto, la società ne aveva disposto il licenziamento. Il Tribunale di Genova, adito dai lavoratori, ha dapprima richiamato la distinzione, in tema di controlli a distanza, tra quelli «in senso lato» e quelli «in senso stretto». Pur potendo muovere entrambi da esigenze di tutela del patrimonio aziendale, i primi riguardano tutti i dipendenti, mentre i secondi riguardano specifiche condotte ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti. Solo ai primi sono applicabili le tutele previste dall’art. 4, Statuto dei Lavoratori. Anche per i secondi, rammenta il Tribunale, è necessaria la verifica di alcune circostanze: •) un adeguato bilanciamento tra le legittime esigenze di tutela aziendale e quelle della tutela della dignità e riservatezza del dipendente; • la dimostrabilità di un fondato sospetto di illeciti; • la raccolta dei dati solo dopo l’emersione del sospetto.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che la raccolta dei dati operata dal datore sia stata illecita: ciò sia per la mancanza di un’adeguata informativa; sia per la mancata prova di un fondato sospetto.
Data la loro inutilizzabilità, i fatti contestati sono quindi stati ritenuti insussistenti con conseguente reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro.
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