Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Una dipendente di una cooperativa, che svolgeva le mansioni di assistenza presso una RSA, rifiutava di vaccinarsi contro il Covid-19. Il datore di lavoro l’ha sospesa dal servizio senza la retribuzione dal 9 febbraio 2021 fino al termine dello stato d’emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre 2021). La cooperativa giustificava la sospensione in virtù dell’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori e pazienti.
Il Giudice ha tuttavia ritenuto che la sospensione del lavoratore sia l’extrema ratio, dovendo il datore verificare se vi siano in azienda posizioni alternative alle quali poter utilmente adibire il lavoratore per preservare sia la sua attività e retribuzione, sia la salute dell’ambiente del lavoro. Si tratta di un onere probatorio analogo a quello di repêchage previsto per il licenziamento.
Il Giudice ha precisato che l’illegittimità del provvedimento non è venuta meno neppure con l’entrata in vigore, il 1° aprile 2021, dell’obbligo vaccinale per gli operatori di interesse sanitario, previsto dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44. Infatti, l’art. 4 del D.L. prevede una specifica procedura per l’accertamento della vaccinazione e per il caso di inosservanza. Procedura che non era stata rispettata dalla cooperativa.
Il Giudice ha pertanto rigettato la domanda della lavoratrice di essere riammessa alle mansioni precedentemente ricoperte ma ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni dovute dal giorno della sospensione fino al momento della riammissione al lavoro.
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