Tribunale di Parma
Una addetta alla panificazione disabile veniva licenziata per superamento del periodo di comporto.
La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendone l’illegittimità e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro unitamente al risarcimento del danno subito.
Il Tribunale, chiamato a decidere sulla vicenda, ha accolto il ricorso della dipendente, dichiarando discriminatorio il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il Giudice di primo grado, infatti, ha sostenuto che se il CCNL applicato dalla datrice non distingue tra le generiche assenze per malattia e le specifiche assenze legate alla condizione di disabilità, si verifica una discriminazione indiretta basata sul fattore dell’handicap, quando in concreto è dimostrato che almeno parte delle assenze sono riconducibili alla condizione di disabilità stessa.
La datrice è stata quindi condannata a reintegrare nel posto di lavoro la lavoratrice ed a risarcirle il danno patito.