Tribunale di Pavia, Sez. Lav.
Un lavoratore, convivente more uxorio con una donna portatrice di handicap in condizioni di gravità, presentava ricorso contro l’INPS poiché gli era stato negato il congedo straordinario dal lavoro per assistere la compagna con lui convivente. Il datore di lavoro, visto il rigetto dell’INPS, aveva imputato a ferie gran parte delle assenze del lavoratore.
Il Giudice ha accolto il ricorso del lavoratore, conformandosi ad un orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale, secondo la quale sarebbe irragionevole (e costituzionalmente illegittimo) una differenza di trattamento tra coppie sposate e conviventi more uxorio. Il Tribunale ha così riaffermato che scopo della tutela è quello di assicurare le cure alla persona disabile.
In virtù di questi principi, è stato riconosciuto il diritto del convivente alla fruizione dei periodi di congedo straordinario e, dunque, l’INPS è stata condannata a pagare al lavoratore le relative indennità.
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