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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

Impugnabile la conciliazione in sede sindacale in assenza di una procedura prevista dal CCNL

Tribunale di Roma

Le conciliazioni sindacali possono svolgersi anche presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali conciliazioni sono inoppugnabili come quelle che si svolgono presso l’ITL, in sede sindacale oppure dinanzi alle commissioni di certificazione.
Se il contrato collettivo non contiene una disposizione che regolamenta la procedura di conciliazione, la conciliazione rimane tuttavia impugnabile. Il termine per l’impugnazione è di 6 mesi, decorrenti dalla data della cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se successive, come se si trattasse di una scrittura privata.

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