Tribunale di Roma
Le dimissioni del lavoratore che già da alcuni mesi riceveva lo stipendio in ritardo ma integro non sono sorrette da giusta causa.
Il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, infatti, costituisce giusta causa di dimissioni (con conseguente diritto alla NASPI) quando determina il timore del lavoratore di non ricevere più i pagamenti, cosicché la prosecuzione del rapporto risulta non più tollerabile.
Il mero ritardo che non impedisce al lavoratore di continuare a percepire mensilmente le retribuzioni non integra gli estremi della giusta causa di dimissioni.
Le dimissioni devono essere strettamente connesse all’inadempimento, nel senso che:
• devono costituire l’unico strumento per il lavoratore per reagire ad una condotta illegittima del datore;
• in assenza dell’inadempimento datoriale non sarebbero presentate.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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