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Licenziamento in prova

Blocco dei licenziamenti Covid-19: è nullo il licenziamento in prova ispirato da ragioni economiche

By 25 Marzo 2021Ottobre 26th, 2023No Comments

Tribunale di Roma

Una lavoratrice era assunta il 1° marzo 2020 e poi licenziata il 16 aprile 2020 durante il periodo di prova. Ritenendo illegittimo il licenziamento, ella ha contestato:
• la validità del patto di prova (per mancata indicazione della mansioni);
• la validità del licenziamento (per motivo illecito).
Il patto è stato ritenuto valido poiché le mansioni erano ben individuabili nel CCNL; è stata invece accolta la domanda di nullità del licenziamento. Secondo il Tribunale, il licenziamento in prova non è rimesso alla totale ed insindacabile discrezione del datore. Esso è infatti impugnabile dal lavoratore che sappia dimostrare:
• il positivo superamento dell’esperimento della prova;
• l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito estraneo al patto di prova e al suo esito.
La lavoratrice ha dimostrato entrambi gli elementi e, in particolare, che lo scopo della società fosse quello di interrompere un rapporto divenuto troppo costoso nel mutato contesto economico. A dimostrazione di ciò la lavoratrice ha addotto la propria iniziale inclusione nella richiesta di FIS, che dimostrava la volontà dell’azienda di mantenerla in servizio e la situazione di grave difficoltà economica della società. Secondo il Tribunale, tale licenziamento trovava un limite insormontabile nel divieto imposto dalla normativa Covid-19. Per tale ragione il licenziamento è stato dichiarato nullo con ordine di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro.

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