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La concorrenza sleale dopo la cessazione del rapporto di agenzia

Tribunale di Torino

Un procacciatore di affari e un agente, dopo aver cessato i rapporti con una Società, svolgevano attività in proprio, sfruttando l’elenco dei clienti che era stato loro assegnato (li contattavano proponendo contratti nuovi o convincendoli a non stipulare contratti con la Società).
Il Tribunale, dando in parte ragione alla Società, ha chiarito che non è lecito:
• acquisire sistematicamente i clienti del precedente datore;
• appropriarsi degli elenchi con nomi e numeri dei clienti dell’ex datore, anche se già erano noti;
• acquisire o utilizzare informazioni, anche non segretate, in misura tale da configurare una banca dati;
• indurre i clienti ad abbandonare la concorrente con metodi non conformi alla correttezza professionale;
• diffondere notizie sull’attività altrui screditandola pubblicamente (verso una pluralità di persone).
Non c’è concorrenza sleale se:
• si acquisiscono (o si tenta di farlo) alcuni clienti dell’ex datore;
• si diffondono, in maniera occasionale e rivolgendosi a singoli interlocutori in separati colloqui, notizie sulla attività altrui, ancorché denigratori.

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