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Contratto di lavoro - Pattuizioni accessorie

Legittima la clausola penale prevista nella proposta di assunzione se il dipendente non prende servizio

By 21 Marzo 2023Gennaio 24th, 2024No Comments

Tribunale Forlì, Sez. Lav.

Una società stipulava con un dirigente una lettera di impegno all’assunzione soggetta ad un periodo di prova. La lettera di impegno conteneva altresì il pagamento di una penale qualora il dirigente non avesse preso servizio alla data stabilita.
Il dipendente, un mese prima della data prevista dell’inizio del rapporto, rendeva noto alla società che aveva avuto un ripensamento. La Società agiva in giudizio e il Tribunale in accoglimento della domanda emetteva decreto ingiuntivo per l’importo dalla penale prevista dalla lettera di assunzione. Il decreto ingiuntivo veniva successivamente opposto dal dirigente. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo emesso. Secondo il Giudice, la lettera di impegno all’assunzione ha natura di contratto definitivo, precisando che le parti hanno inteso differire soltanto la presa di servizio. Inoltre, né la clausola penale, né la clausola risolutiva espressa sono in contrasto con la disciplina di legge del rapporto di lavoro. Tale disciplina speciale si applica solo a decorrere dall’instaurazione effettiva del rapporto e non opera nella fase precedente che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’inizio della prestazione. La fase precedente all’inizio del rapporto di lavoro può essere regolata mediante gli istituti di diritto civile, quali la clausola penale e la clausola risolutiva espressa, stipulate a presidio del termine iniziale di esecuzione del contratto e a tutela dell’interesse a instaurare il rapporto, ivi incluso l’interesse a consentire l’effettivo esperimento del patto di prova concordato tra le parti.

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