INPS
In caso di assenza alla visita di revisione dello stato legittimante l’erogazione del beneficio (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità), la prestazione sarà sospesa e all’interessato sarà recapitata la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente, idonea giustificazione dell’assenza.