Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni ex dipendenti di un’azienda erano stati accusati di aver posto in essere atti di concorrenza sleale. La società, per dimostrarlo, aveva acquisito le loro comunicazioni di posta elettronica, convogliate su server aziendali, sostenendo che esse fossero liberamente consultabili. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto utilizzabili tali elementi, condannando i lavoratori al risarcimento. La Corte d’Appello ha invece escluso la validità della prova, ritenendo che si trattasse di corrispondenza privata e dunque non accessibile.
La Cassazione ha confermato questa seconda lettura, richiamando i principi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: anche le email inviate o ricevute sul luogo di lavoro rientrano nella sfera di vita privata e di corrispondenza tutelata dall’art. 8 CEDU. Pertanto, il datore di lavoro può svolgere controlli solo se proporzionati, giustificati da specifiche esigenze e preceduti da adeguata informativa. Sono invece vietati i controlli massivi e non difensivi, anche se effettuati dopo la cessazione del rapporto.