Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento inviando una PEC alla società ma la datrice di lavoro eccepiva la tardività della comunicazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la mail. La Corte d’Appello aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo sufficiente la prova dell’invio del messaggio tramite posta elettronica certificata.
La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, chiarendo che l’onere della prova sulla ricezione dell’impugnazione grava sul lavoratore. Non è infatti sufficiente la sola ricevuta di accettazione della PEC: occorre anche dimostrare l’effettiva consegna al destinatario, in quanto solo da tale momento si perfeziona la comunicazione ai fini del rispetto del termine decadenziale.
Il principio conferma che l’impugnazione del licenziamento deve giungere nella sfera di conoscibilità del datore di lavoro entro i 60 giorni previsti. In mancanza di prova certa della ricezione, l’impugnazione è inefficace e il lavoratore decade dal diritto di contestare il recesso.