Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, dopo una lunga esperienza professionale, era stato licenziato tre volte nell’arco di pochi mesi: due recessi disciplinari e un successivo licenziamento per ragioni organizzative. Tutti i provvedimenti erano stati dichiarati illegittimi nei precedenti giudizi. I Giudici di merito avevano inoltre riconosciuto al lavoratore un risarcimento di Euro 50.000 per il danno non patrimoniale da licenziamento ingiurioso, ritenendo lesiva la reiterazione di addebiti gravi poi risultati infondati.
La Suprema Corte ha però ribaltato tale conclusione, chiarendo che il carattere ingiurioso del licenziamento non coincide con la sua illegittimità. Il lavoratore può ottenere un ulteriore risarcimento solo quando il recesso sia stato accompagnato da modalità concretamente offensive della dignità e dell’onore della persona, oppure da una pubblicità ingiustificata e lesiva del provvedimento.
Nel caso esaminato, la semplice gravità degli addebiti successivamente smentiti non è stata ritenuta sufficiente. Anche la diffusione della notizia nell’ambiente lavorativo è stata considerata conseguenza inevitabile della cessazione del rapporto e non effetto di una condotta datoriale offensiva. In assenza di ulteriori elementi lesivi, non può quindi riconoscersi un danno autonomo rispetto a quello già conseguente all’illegittimità del licenziamento.