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La nuova nozione di lavoro occasionale: l’articolato limite pecuniario per la generalità dei lavoratori …

«Manovrina 2017»

La riforma fornisce una nuova nozione di lavoro occasionale: devono intendersi tali le attività che hanno ad oggetto una prestazione di lavoro e che, nell’ambito di un anno civile (ossia, dal 1° gennaio al 31 dicembre), generino compensi inferiori a determinate soglie. Possono essere acquistate e rese prestazioni di lavoro occasionale a condizione che:
a) il lavoratore percepisca nell’anno, da tutti i propri committenti, compensi di importo complessivamente non superiore ad Euro 5.000,00;
b) il committente paghi compensi per lavoro occasionale non superiori ad Euro 5.000,00 considerati complessivamente, quale somma dei compensi di tutti i prestatori, nonché
c) a ciascun prestatore, compensi non superiori ad Euro 2.500,00.
In altri termini, guardando l’operazione dal lato del committente, questi potrà avere un numero indefinito di collaboratori occasionali; ciascuno di loro non potrà tuttavia ricevere più di Euro 2.500,00 annui; e, complessivamente, il committente potrà acquistare prestazioni occasionali, da tutti i collaboratori, per un massimo complessivo di Euro 5.000,00.
La legge non si premura di specificarlo ma è lecito presumere che, in continuità rispetto all’interpretazione data per il lavoro accessorio, il limite verrà calcolato non sull’importo complessivo (costo del datore) bensì sul compenso netto erogato al prestatore.

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