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Retribuzione e benefit

I ticket restaurant possono essere spesi cumulativamente

MISE

A partire dallo scorso 9 settembre 2017, è consentito spendere i buoni pasto cumulandoli fino ad 8 per volta. Così ha stabilito il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo economico.
La novità porta chiarezza su un’applicazione finora incerta. Infatti, la norma di legge di riferimento (l’art. 51, comma 2, T.U.I.R.) concede l’esenzione fiscale (e, di conseguenza, contributiva) del buono pasto fino all’importo «giornaliero» di Euro 5,29. Da qui il dubbio sulla liceità di un uso cumulativo e contestuale (ad esempio di due buoni da Euro 5,00 ciascuno, per un singolo pasto o per un acquisto al supermercato) e sul rischio che tale impiego determinasse il superamento della soglia di esenzione (anche a mente della non cumulabilità sancita dall’art. 285, D.P.R. n. 207/2010, oggi abrogato) con immediato riflesso sugli oneri e le responsabilità del (quasi certamente ignaro) datore di lavoro sostituto di imposta.
Il nuovo decreto ministeriale afferma esplicitamente la cumulabilità dei ticket fino ad un massimo di otto per singolo acquisto. Va detto che il decreto rappresenta un provvedimento di attuazione del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, ha un ambito delimitato. Tuttavia, le sue disposizioni si atteggiano a norme di portata generale e, quanto meno, potrà fornire un autorevole indirizzo interpretativo. Vedremo se l’Agenzia delle Entrate e l’INPS confermeranno, per gli ambiti di rispettiva competenza, la nuova soluzione.

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