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Giustifica il recesso per giusta causa, il tentativo dell’agente di stornare colleghi

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un agente di commercio contattava alcuni colleghi con lo scopo inserirli in attività di un’impresa concorrente. L’azienda preponente, venuta a conoscenza di tali fatti, recedeva dal rapporto di agenzia per giusta causa.
La Corte ha confermato la giusta causa ricordando che, nell’esecuzione dell’incarico, l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. Anche il solo tentativo di stornare gli agenti è stato ritenuto sufficiente per riconoscere la giusta causa di recesso «ravvisabile in qualunque attività che possa nuocere al preponente». Infatti, l’iniziativa dell’agente integrava un comportamento potenzialmente idoneo a recare danno al preponente, a prescindere dal fatto che lo storno non si sia poi in concreto realizzato.

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