Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un agente di commercio contattava alcuni colleghi con lo scopo inserirli in attività di un’impresa concorrente. L’azienda preponente, venuta a conoscenza di tali fatti, recedeva dal rapporto di agenzia per giusta causa.
La Corte ha confermato la giusta causa ricordando che, nell’esecuzione dell’incarico, l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. Anche il solo tentativo di stornare gli agenti è stato ritenuto sufficiente per riconoscere la giusta causa di recesso «ravvisabile in qualunque attività che possa nuocere al preponente». Infatti, l’iniziativa dell’agente integrava un comportamento potenzialmente idoneo a recare danno al preponente, a prescindere dal fatto che lo storno non si sia poi in concreto realizzato.
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