Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La vicenda nasce dal ricorso di un ex lavoratore che ha chiesto il risarcimento del danno pensionistico per il mancato versamento dei contributi su un premio di produzione, dovuti dal datore di lavoro nel 2005 ma pagati solo anni dopo, a seguito di una sentenza. Il datore di lavoro, dal canto suo, ha chiesto che l’INPS ricevesse i contributi versati tardivamente, rifiutati però dall’ente previdenziale per intervenuta prescrizione quinquennale.
Nei diversi gradi di giudizio, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, trattandosi di premi di produzione, la prescrizione dovesse decorrere dal momento del pagamento effettivo, secondo un criterio di cassa. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha cassato tale interpretazione ribadendo il principio generale del sistema di competenza: l’obbligo contributivo si basa sulla retribuzione dovuta, e non su quella effettivamente corrisposta. Pertanto, i contributi risultano dovuti dal momento in cui la retribuzione (nel caso di specie il premio di produzione) avrebbe dovuto essere pagata secondo la legge o il contratto, e da tale data decorre la prescrizione. Il tardivo pagamento della retribuzione non determina alcun differimento dell’obbligo contributivo né della decorrenza del termine di prescrizione. Il principio si applica anche ai premi di produzione, per i quali il mese di corresponsione coincide con quello stabilito dalla legge o dal contratto.