Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, licenziato per ragioni disciplinari e poi assolto in sede penale, otteneva in appello la declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione e risarcimento limitato a cinque mensilità. Successivamente agiva per il risarcimento del danno derivante dall’omesso versamento dei contributi nel lungo periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra, lamentando una riduzione delle prestazioni previdenziali percepite.
La Corte d’Appello rigettava la domanda ritenendo che l’omissione contributiva fosse giustificata da un factum principis, costituito dalla revoca dell’autorizzazione all’accesso in area aeroportuale, non imputabile al datore di lavoro.
La Cassazione ribalta tale impostazione e ribadisce il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo. Anche in presenza di un impedimento non imputabile che esonera il datore dall’obbligo di corrispondere la retribuzione, l’obbligo contributivo permane, salvo che il contratto collettivo qualifichi espressamente tale situazione come causa di sospensione del rapporto.
Nel caso di licenziamento illegittimo con reintegrazione, il rapporto di lavoro resta giuridicamente in vita nel periodo intermedio e i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione teorica, indipendentemente dal risarcimento riconosciuto. Il solo factum principis, dunque, non è sufficiente a escludere l’obbligo contributivo, se non previsto dalla contrattazione collettiva.