Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa dopo essere stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. Il Tribunale di Modena aveva ritenuto legittimo il recesso, decisione confermata in appello dalla Corte di Bologna, che aveva valorizzato la gravità della condotta extra-lavorativa, l’eco della vicenda in ambito locale e i precedenti disciplinari del dipendente.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore, ribadendo che anche i comportamenti tenuti al di fuori dell’ambito lavorativo possono assumere rilievo disciplinare quando risultino tali da ledere l’immagine del datore di lavoro o compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. La condotta extralavorativa, se connotata da gravità e protratta nel tempo, legittima la sanzione espulsiva.
Non è necessario dimostrare un’incidenza diretta sui compiti lavorativi: è sufficiente che il comportamento sia incompatibile con la permanenza del rapporto fiduciario, come nel caso di specie, in cui la Corte ha ritenuto integrata la giusta causa di licenziamento.