Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni lavoratori avevano agito in giudizio per ottenere il ricalcolo del trattamento di fine rapporto, sostenendo che nella base di computo dovessero essere inclusi vari emolumenti percepiti con continuità — tra cui lavoro supplementare, richiamo in servizio, indennità di turno e compensi per trasferte non a rimborso spese.
Il Tribunale di Roma aveva accolto in parte le loro domande, riconoscendo la natura retributiva di tali voci. La Corte d’Appello, riformando la decisione, aveva invece escluso la loro incidenza sul TFR, ritenendo che il contratto collettivo applicato (CCNL Autostrade e Trafori) delimitasse espressamente le voci computabili.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello, riaffermando che, salvo diversa previsione espressa e univoca della contrattazione collettiva, la retribuzione utile per il TFR comprende tutte le somme corrisposte con carattere di non occasionalità e di corrispettività rispetto alla prestazione lavorativa. È il datore di lavoro, ha precisato la Corte, a dover provare l’esistenza di una clausola collettiva che escluda specifici emolumenti dalla base di calcolo.
La Suprema Corte ha dunque rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma perché proceda a una nuova valutazione, accertando in concreto se i compensi richiesti dai lavoratori siano stati corrisposti con continuità e non a titolo di mero rimborso spese.