Tribunale di Tivoli
Un lavoratore, dopo aver rassegnato le dimissioni, veniva citato in giudizio dalla società datrice che chiedeva la condanna al pagamento dell’indennità di mancato preavviso prevista dal contratto individuale. Tale contratto imponeva al dipendente un periodo di preavviso di 18 mesi, ben superiore a quello fissato dal contratto collettivo.
Il lavoratore si difendeva eccependo la nullità della clausola contrattuale, sostenendo che essa introducesse un vincolo sproporzionato e privo di giustificazione economica. Il Tribunale di Tivoli ha accolto la tesi del lavoratore, affermando che una pattuizione che imponga un termine di preavviso più lungo di quello stabilito dal CCNL è ammissibile solo se sorretta da una controprestazione effettiva e congrua in favore del dipendente. Nel caso esaminato, la clausola si limitava a richiamare generici “miglioramenti di carriera” e “tutela della salute”, senza prevedere alcun vantaggio concreto o compensazione economica. L’assenza di un reale sinallagma contrattuale comporta — secondo il Giudice — una deroga in peius rispetto alla disciplina collettiva e dunque la nullità della clausola ai sensi dell’art. 2077 Cod. civ. Ne consegue che il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore il pagamento dell’indennità di mancato preavviso fondata su tale pattuizione. La decisione conferma l’orientamento secondo cui le clausole di preavviso prolungato sono legittime solo se inserite in un quadro di reciproco vantaggio e non possono essere utilizzate come mero strumento di fidelizzazione unilaterale del personale.