Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un ex lavoratore del settore minerario siciliano, già titolare di pensione di anzianità, aveva agito contro la società regionale che aveva gestito la cessazione delle miniere, chiedendo il ricalcolo dei contributi previdenziali dovuti all’INPS in relazione all’indennità di prepensionamento effettivamente corrisposta. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello l’aveva rigettata, ritenendo che una precedente conciliazione valesse come rinuncia alle pretese. La Cassazione, in un primo passaggio del 2020, aveva chiarito che il diritto previdenziale derivante dalla cessazione delle attività minerarie non è nella disponibilità del lavoratore, sicché non può esservi valida rinuncia. Riassunta la causa, tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato nuovamente la domanda per intervenuta prescrizione dei contributi dovuti. La Suprema Corte ha confermato tale esito: il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali – che tutela il lavoratore anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore – non è assoluto, trovando un limite espresso nelle norme che disciplinano la prescrizione dei contributi. In particolare, per le contribuzioni successive all’entrata in vigore della legge n. 335/1995, vale il termine quinquennale; la denuncia del lavoratore non ne prolunga la durata. La decisione ribadisce che, anche quando il datore sia un ente pubblico o una società di derivazione regionale, l’obbligazione contributiva resta soggetta ai termini di prescrizione previsti dalla legge e non può essere riaperta decorso tale termine.