Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice, socia di una cooperativa e impiegata in attività di assistenza sanitaria, veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio di violenza nei confronti di una paziente. La lavoratrice impugnava il provvedimento disciplinare e la contestuale esclusione dalla società. Il Tribunale respingeva le domande, mentre la Corte d’Appello riteneva sproporzionato il licenziamento, condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria.
La Suprema Corte ha cassato la decisione di secondo grado, rilevando la presenza di una motivazione insanabilmente contraddittoria. In particolare, i Giudici territoriali avevano qualificato la condotta come di massima gravità, incompatibile con la prosecuzione del rapporto, salvo poi attenuarne la rilevanza valorizzando il contesto lavorativo e lo stress connesso all’assistenza a soggetti fragili.
Secondo la Cassazione, il sindacato sulla motivazione è oggi limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, quali il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso esaminato, l’incoerenza logica tra la qualificazione della condotta e la successiva valutazione attenuante ha reso necessario il rinvio al Giudice di merito per una nuova e coerente valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva.