Licenziamento per giusta causa

Offese all’azienda durante la malattia: legittimo il licenziamento anche oltre le previsioni del CCNL

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che, durante un periodo di assenza per infortunio, si era recato presso i locali aziendali per recuperare effetti personali. In tale occasione, non rinvenendo un proprio oggetto, aveva rivolto espressioni gravemente ingiuriose nei confronti dell’azienda e dei preposti, rendendo necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano ritenuto legittimo il recesso, valorizzando la gravità della condotta e la conseguente lesione del vincolo fiduciario. Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo che i fatti contestati non rientrassero tra le ipotesi di giusta causa previste dal contratto collettivo applicato.
La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, ribadendo un principio consolidato: la nozione di giusta causa costituisce una clausola generale che deve essere concretizzata dal Giudice alla luce dei valori dell’ordinamento e delle circostanze del caso concreto. Le previsioni della contrattazione collettiva rappresentano un parametro di riferimento, ma non hanno carattere vincolante.
Ne consegue che il Giudice può ritenere sussistente la giusta causa anche in presenza di condotte non espressamente tipizzate dal CCNL, qualora risultino idonee a compromettere in modo irreparabile il rapporto fiduciario tra le parti.