Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare comunicato da una società nei confronti di un lavoratore accusato di aver prelevato un prodotto aziendale senza autorizzazione. Il lavoratore si difendeva sostenendo di aver preso il bene unicamente per verificarne il prezzo e comunicarlo a un terzo, senza alcuna intenzione di appropriarsene.
La controversia giungeva fino alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità del recesso datoriale e, in particolare, la rilevanza della condotta contestata.
La Suprema Corte ha ribadito un principio di particolare rilievo: ai fini della configurabilità della condotta illecita, è sufficiente l’apprensione del bene, non essendo necessario che questo venga definitivamente sottratto alla sfera di controllo del datore di lavoro. In altri termini, il comportamento si perfeziona già nel momento in cui il lavoratore si impossessa del bene, a prescindere dalla sua uscita dai locali aziendali.
Sotto il profilo probatorio, la Corte ha inoltre chiarito che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare la diversa finalità del proprio comportamento, qualora invochi una giustificazione alternativa rispetto all’intento appropriativo.
La decisione conferma, dunque, un orientamento rigoroso in materia disciplinare, valorizzando la tutela del patrimonio aziendale e la fiducia alla base del rapporto di lavoro.