Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dalla società, fondato sulla presunta simulazione dello stato di malattia per sottrarsi a nuove mansioni non gradite. In primo grado la domanda veniva accolta, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione ritenendo legittimo il recesso datoriale sulla base di elementi indiziari.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha cassato la sentenza di secondo grado, soffermandosi sul corretto riparto dell’onere probatorio e sull’utilizzo delle presunzioni. In materia di licenziamento disciplinare, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa, non essendo sufficiente allegare meri indizi tali da imporre al lavoratore la prova contraria. Tuttavia, tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto inidoneo il ragionamento presuntivo adottato dal Giudice di merito, evidenziando come la presenza di un certificato medico attestante la patologia costituisca un elemento di particolare rilevanza, idoneo a incrinare la tenuta logica degli indizi valorizzati. In assenza di adeguati approfondimenti medico-legali, non è possibile disattendere la certificazione sanitaria sulla base di valutazioni meramente congetturali. Ne deriva che, in presenza di attestazione medica, la simulazione della malattia deve essere dimostrata con un quadro probatorio particolarmente rigoroso, non potendo fondarsi su elementi indiziari privi dei requisiti richiesti.