Agenzia delle Entrate
Una banca in liquidazione coatta amministrativa ha stipulato degli accordi transattivi con alcuni de propri soci, in relazione a pretese risarcitorie che costoro avrebbero potuto vantare nei confronti della stessa per investimenti errati. Con l’accordo, i soci si sono impegnati a non far valere le loro pretese risarcitorie ricevendone un corrispettivo. La banca ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se «il predetto indennizzo, diretto a ristorare il danno patrimoniale subito dai soci per effetto della perdita di valore delle partecipazioni, generi reddito imponibile in capo ai soci stessi e, pertanto, risulta in capo alla banca l’obbligo della ritenuta».
L’Agenzia delle Entrate ha concluso per la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, degli indennizzi forfettari in questione sicché la banca non è tenuta ad adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta.
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